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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1.  Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A)  Necessità dell'intervento normativo.

        L'intervento normativo si prefigge di rafforzare la cooperazione tra le Amministrazioni doganali degli Stati membri, già disciplinata dalla Convenzione tra gli Stati membri per la mutua assistenza tra le rispettive amministrazioni doganali del 7 settembre 1967, ratificata dalla Repubblica italiana ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 806, prevedendo, conseguentemente all'abbattimento delle frontiere intracomunitarie, un rafforzamento della cooperazione tra le Amministrazioni doganali dell'Unione europea con nuovi e più incisivi interventi per le funzioni di prevenzione e di contrasto delle attività illecite e dei traffici fraudolenti, entro i limiti delle competenze ad esse conferite a norma delle disposizioni nazionali, che la Convenzione non modifica.
        Tali nuovi strumenti, nei limiti dell'ordinamento interno vigente, integrano e affinano le forme di mutua assistenza - su richiesta e spontanea - e di cooperazione nell'ambito delle indagini penali concernenti violazioni di disposizioni doganali nazionali e comunitarie.

B)  Analisi del quadro normativo.

        In generale, l'ambito di riferimento è costituito dalle norme che, ai sensi degli articoli 30 e 296 del Trattato istitutivo della Comunità europea, sono lasciate alla competenza intergovernativa e che tutelano, tra gli altri, gli interessi alla salute, alla sicurezza e al patrimonio pubblici nonché quelli economico-finanziari dell'Unione europea e di ogni Stato membro.
        Si tratta, in particolare, delle disposizioni:

          comunitarie che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito e il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri e tra questi e i Paesi terzi. Si fa riferimento anche alle disposizioni comunitarie in materia di accise armonizzate e di imposte sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni;

          legislative, regolamentari e amministrative dello Stato riguardanti il movimento transfrontaliero delle merci soggetto a divieti o restrizioni.

C)   Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        La Convenzione, secondo quanto stabilito all'articolo 2 della stessa, non modifica leggi dello Stato o regolamenti vigenti. Comporta,

 

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tuttavia, l'adozione di disposizioni per regolare il funzionamento dell'intera struttura posta a supporto dell'effettiva cooperazione tra le Amministrazioni doganali.

D)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Non si rilevano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario. L'iniziativa si colloca nel quadro delle disposizioni contenute nel titolo VI del trattato sull'Unione europea.
        In tale senso, la Convenzione lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli previste da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore tra gli Stati membri.

E)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Le norme proposte non incidono sulle competenze delle regioni, che comunque sono tenute a non ostacolare l'attività ispettiva comunitaria sul loro territorio.

F)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Le norme proposte sono coerenti con le fonti legislative primarie e non necessitano di alcun trasferimento di funzioni alle regioni o agli enti locali.

2.  Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Il testo non introduce nuove definizioni normative.

B)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati.

C)  Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Il provvedimento non introduce modifiche a disposizioni vigenti, effettuabili con la tecnica della novellazione mirata.

 

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D)  Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Il disegno di legge non produce effetti abrogativi su altre leggi nazionali, fatta eccezione per la legge 21 giugno 1971, n. 806, con cui era stata autorizzata la ratifica della Convenzione del 7 settembre 1967.